Il militare che presta servizio in Provincia e che vive con il coniuge in una abitazione (AB.P) di proprietà del coniuge, ha diritto all’esenzione per abitazione principale per un altro immobile di sua proprietà? Entrambi gli immobili insistono sullo stesso Comune.
Sul punto la nuova IMU disciplinata dalla legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio 2020) nulla ha innovato rispetto alla previgente normativa e pertanto restano tutti i dubbi interpretativi già emersi in passato.
In particolare, se si ha riguardo al mero dato letterale, il comma 741, lett. c), punto 5) considera abitazione principale quella del militare a condizione che non sia concessa in locazione, non richiedendo le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
Sulla base di tale previsione, quindi, l’abitazione in questione sarebbe abitazione principale.
Il comma 741, lett. b) precisa che “nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile”. Anche sulla base di tale disposizione l’abitazione del militare sarebbe considerata abitazione principale, in quanto non si verifica l’ipotesi di componenti dello stesso nucleo familiare che abbiamo stabilito la residenza anagrafica e la dimora abituale in due abitazioni diverse.
Tuttavia, non si può non osservare che il riconoscere due abitazioni principali allo stesso nucleo familiare violerebbe la ratio sia della lett. b) che della lett. c), punto 5, che ha l’evidente finalità di agevolare i soggetti che pur proprietari di abitazioni siano costretti, in ragione di esigenza di servizio, a spostare la propria residenza e dimora, si deve intendere, fuori dal Comune in cui risiede il rispettivo nucleo famigliare.
Fonte: IFEL
In riferimento al comma 743, l’agevolazione prevista per gli appartenenti alle Forze dell’ordine può ancora essere vista come agevolazione oggettiva sull’intero fabbricato oppure per quote di possesso?
In realtà l’agevolazione in questione non ha subito modifiche normative, sicché anche in passato l’agevolazione era limitata alla quota di possesso in capo al militare.
Peraltro, la nuova precisazione normativa di cui al comma 743 elimina ogni eventuale residuale dubbio: “in presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un’autonoma obbligazione tributaria e nell’applicazione dell’imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni”.
Fonte: IFEL
La Provincia è esente dal pagamento della nuova IMU?
Al riguardo la nuova disposizione normativa nulla innova. Le Regioni, le Province, le Comunità montane e i Consorzi tra detti Enti sono esenti dal pagamento dell’IMU per i soli immobili posseduti nel proprio territorio, destinati esclusivamente ai propri fini istituzionali.
Fonte: IFEL
Si può considerare ai fini IMU un’unica unità immobiliare (AB.P) formata da 2 UIU catastali unite di fatto tramite atto tecnico al catasto? (Non si può fare unico accatastamento, pertanto hanno iscritto nella visura l’apposita dicitura operando la “fusione fiscale”)
Se catastalmente risulta operata la fusione ai fini fiscali, si ritiene che le due unità immobiliari possano essere entrambe considerate come un’unica AB.P. La fusione ai soli fini fiscali è stata prevista dall’Agenzia del territorio con nota 21 febbraio 2002, n. 15232/T, nella quale si precisa che questa si rende necessaria allorquando i due immobili abbiano intestatari diversi, posto che la fusione fra due immobili presuppone diritti reali omogeni. In presenza, quindi, di due immobili con intestazioni diverse, l’Agenzia precisa che è possibile procedere all’accatastamento di beni “che di fatto costituiscono, dopo i necessari lavori di adeguamento, una nuova ed unica unità immobiliare”, tant’è che nelle planimetrie di ciascuna porzione deve essere rappresentata l’intera unità immobiliare.
Fonte: IFEL
Area in prg destinata a servizi con possibilità di edificazione esclusivamente per opere pubbliche e tramite convenzione con il Comune. Accatastata separatamente, non graffata ma confinante con area su cui insiste abitazione e all’interno della recinzione in muratura. Dichiarata da anni pertinenza di abitazione principale. Effettivamente destinata a frutteto, serra e orto. Impossibile accatastarla unitariamente poiché di dimensioni superiori a 10 volte all’impronta del fabbricato. È possibile continuare a riconoscere la pertinenzialità?
Il comma 741, lett. a) della legge n. 160 del 2019 precisa che si considera “parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente”. La disposizione pone come condizione l’accatastamento unitario, sicché l’area di cui al quesito non potrà essere considerata pertinenziale, ma sarà autonomamente soggetta ad imposizione.
Fonte: IFEL
Nel caso di anziano ricoverato in casa di riposo, l’abitazione può essere assimilata ad abitazione principale?
Il comma 741, lett. c), punto 6 dispone che “su decisione del singolo comune, l’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare”.
Pertanto l’assimilazione ad abitazione principale può operare solo se il Comune ha recepito tale possibilità con espressa norma regolamentare.
Fonte: IFEL