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ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO - ART. 5, COMMA 2 E SS., DEL D. LGS. N. 33/2013 MODIFICATO DAL D. LGS. N. 97/2016

Data di pubblicazione: 28/01/2017

Data di ultimo aggiornamento: 27/05/2023

Accesso civico generalizzato
Che cos'è
L’accesso civico generalizzato, di cui all’articolo 5, comma 2 e ss. del D. Lgs. n. 33/2013, come modificato dal D. Lgs. n. 97/2016,  è esercitabile relativamente ai dati e ai  documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori, rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, ossia per i quali non sussista uno specifico obbligo di pubblicazione. Oggetto dell’accesso possono essere anche le informazioni detenute dalle Pubbliche Amministrazioni
Scopo  dell'accesso civico generalizzato è favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.
A chi è rivolto
Chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione e non occorre motivazione.
Come si ottiene
La richiesta di accesso civico generalizzato, indirizzata all’Ufficio Protocollo, può essere presentata secondo una delle seguenti modalità:

Documenti da presentare
Copia del documento di identità del richiedente
Costi e modalità di pagamento
Il rilascio di dati e documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato per la riproduzione dei supporti materiali. 
Tempi e iter della pratica
Le istanze di accesso civico generalizzato ricevute dall’Ufficio Protocollo, sono tempestivamente  trasmesse da questo all’ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti per la valutazione di ammissibilità della richiesta di accesso civico generalizzato e la risposta al soggetto richiedente.
Il procedimento deve inderogabilmente concludersi con provvedimento espresso e motivato, entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza, con la comunicazione al richiedente ed agli eventuali contro interessati.
 Rimedi in caso di diniego o mancata risposta:
In caso di diniego o mancata risposta alla richiesta di accesso civico generalizzato il soggetto richiedente può:
a) richiedere il riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che decide entro 20 giorni con provvedimento motivato;  
b) presentare ricorso al Difensore civico competente territorialmente, ove costituito, o, in assenza, a quello competente per l’ambito territoriale immediatamente superiore.
 
A chi rivolgersi
Responsabile della Trasparenza – Segretario Comunale 
E- mail:           comune.pescaroloeduniti@pec.regione.lombardia.it           
                        protocollo@comune.pescaroloeduniti.cr.it
 
Telefono: 0372/836012

Allegati :
Istanza richiesta accesso civico
 

Normativa

Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33
Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97

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